La nuova normativa sui seggiolini auto ha introdotto consistenti novità. Vediamo quali regole base sono rimaste invariate, fino a quando è obbligatorio l’utilizzo del seggiolino auto e quali multe sono previste in caso di violazione della Legge.
Seggiolini auto: cosa prevede la Legge italiana
Partiamo da una norma fondamentale: l’art. 172 del Codice della strada “Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini”.
Tale articolo stabilisce che i dispositivi di ritenuta per bambini sono obbligatori fino al raggiungimento di 150 cm altezza (circa 12 anni).
“I bambini di statura inferiore ad 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie”
Secondo la legge il sistema di ritenuta è “un dispositivo di sicurezza che limita i danni in caso di urti e collisioni”.
Fino a quando è obbligatorio il seggiolino auto
Il seggiolino auto è obbligatorio fino a quando il bimbo non raggiunge i 150 cm di altezza. Fino a quando tale limite non sarà raggiunto, non possiamo dunque posizionarlo sul sedile senza un sistema di ritenuta omologato.
ll bambino dovrà obbligatoriamente essere assicurato mediante un dispositivo omologato.
L’obiettivo della normativa è quello di garantire la sicurezza in auto dei bambini e le novità introdotte nel 2017 hanno il fine di aumentare la sicurezza in auto.
Cinture di sicurezza sempre allacciate, per tutti
La normativa sulla sicurezza in auto impone che le cinture di sicurezza siano sempre allacciate, anche da parte degli adulti. L’obbligo riguarda tutti gli abitanti del veicolo e le cinture devono essere allacciate sia davanti sia dietro.
Se però in macchina c’è un bimbo, la cintura di sicurezza non è sufficiente. Senza un sistema di ritenuta adeguato, infatti, la cintura non cingerebbe bene il bambino. Anzi, non avendo il piccolo un’altezza adeguata (minimo 150 cm di altezza) la cintura potrebbe diventare un pericolo per lui, creando ancora più danni.
Spesso i genitori pensano: “Ma sì, devo fare pochi metri. Il tragitto è breve”.
Nulla di più pericoloso. Infatti tutte le statistiche ci dicono che la maggior parte degli incidenti si verifica sui tratti di strada a bassa velocità, che si percorrono ogni giorno. Dunque è fondamentale e, proprio per questo obbligatorio, utilizzare un sistema di ritenuta omologato fino a 150 cm di altezza.
Multe e ritiro della patente
La normativa italiana prevede una multa che va da 80 a 323 euro per chi fa viaggiare il bambino in auto senza apposito sistema di ritenuta omologato.
In caso di recidiva, se si prendono due multe per la stessa infrazione nell’arco di due anni, è prevista la sospensione della patente da 15 giorni a ben 2 mesi.
Le stesse sanzioni sono previste anche per gli adulti che non utilizzano le cinture di sicurezza. Ma in questo caso, oltre alla multa da 80 a 323 euro e oltre alla sospensione della patente in caso di recidiva, è prevista anche la decurtazione di 5 punti dalla patente.
Su quali veicoli è obbligatorio il seggiolino auto e le eccezioni
L’art. 172 del Codice della Strada classifica anche le diverse tipologie di vetture sulla quali si installano i dispositivi di ritenuta per bambini e prevede alcune eccezioni in merito all’obbligo di utilizzo dei sistemi di ritenuta.
Autovetture private
1. Autovetture private dotate di cinture di sicurezza: fino a 150 cm di altezza i bambini devono essere assicurati mediante sistemi di ritenuta omologati e adeguati al peso.
2. Autoveicoli privati sprovvisti di cinture di sicurezza sin dall’immatricolazione e sui quali non ne è consentita l’installazione. Stiamo parlando di autovetture vecchie, come alcune auto d’epoca. Su di esse è vietato il trasporto di bambini inferiori ai 3 anni d’età. È possibile trasportare, senza l’utilizzo di sistemi di ritenuta, bambini superiori ai 3 anni d’età, purché questi vengano posizionati sui sedili posteriori. Il bimbo può essere trasportato sul sedile anteriore solo se ha raggiunto 1,50 m di altezza.
Mezzi pubblici ed eccezioni all’obbligo di utilizzo del seggiolino auto
Vediamo cosa prevede la normativa quando viaggi con tuo figlio sui mezzi pubblici.
Taxi e autoveicoli a noleggio
Per queste auto, destinate al servizio del trasporto pubblico, non è prevista l’obbligatorietà dei dispositivi di sicurezza per i bambini.
I piccoli che non raggiungono 1,50 m di altezza possono essere trasportati senza sistema di ritenuta omologato, purché viaggino sui sedili posteriori e siano accompagnati da un passeggero dell’età minima di 16 anni.
Per non rinunciare alla sicurezza del nostro bimbo, possiamo portare il nostro seggiolino auto (anche se questa soluzione non è semplice da realizzare) o possiamo richiedere un mezzo autorizzato al servizio di pubblico trasporto, dotato di sistema omologato di ritenuta per bambini.
Seggiolino auto su autobus e minibus
Per i bambini di età inferiore ai 3 anni la legge prevede che, se sono installati sull’autobus sistemi di ritenuta, essi devono essere utilizzati obbligatoriamente.
Se però l’autobus non è dotato di seggiolini auto, la Legge prevede che i bimbi inferiori ai 3 anni possano viaggiare senza essere assicurati ad alcun dispositivo di ritenuta.
Per i bambini superiori ai 3 anni d’età invece, la Legge prevede che questi debbano viaggiare utilizzando i sistemi di ritenuta di cui autobus e minibus sono dotati e per i quali sia compatibile l’impiego da parte dei bambini stessi.
I bimbi più grandi devono dunque essere assicurati con i sistemi presenti su autobus o minibus.
Se questi sistemi di ritenuta non fossero però presenti?
La normativa non dà risposta al riguardo e non si comprende bene per quale motivo ci sia una differenza nella regolamentazione dell’utilizzo del seggiolino auto sugli autobus in base all’età dei bambini.
Si attende dunque una doverosa modifica della normativa.